Operativi: tutta ITALIA / EUROPA / INTERNATIONAL
Il personale della D&I Group Investigazioni opera stabilmente nel territorio di Milano
Sul territorio di Milano e provincia sono direttamente presenti i nostri Investigatori Privati che sono specializzati in investigazioni aziendali.
Stai cercando un investigatore privato a Tradate o dintorni?
Rivolgiti alla nostra agenzia di investigazioni.
La nostra agenzia investigativa opera su tutto il territorio di Tradate e luoghi limitrofi.
L'Agenzia Investigativa D&I Group Investigazioni, operante anche in Busto Arsizio e provincia.
La nostra agenzia investigativa a Busto Arsizio collabora attivamente con i
principali studi legali.
Servizi di investigazioni privata e investigatori privati a Como e provincia.
D&I Group Investigazioni, agenzia investigativa operante a Como e provincia.
D&I Group Investigazioni è l'agenzia investigativa che in Varese offre servizi investigativi a privati e aziende.
D&I Group Investigazioni grazie ai suoi preparati investigatori privati che operano nel territorio di Varese.
La nostra agenzia investigativa opera stabilmente su tutto il territorio di Novara e dell'hinterland novarese.
Siamo una realtà con specifica preparazione in campo giuridico ed esperta in tecnologie all’avanguardia nel campo dell’investigazione privata.
Se stai cercando un investigatore privato a Milano Malpensa, noi siamo la risposta ad ogni tua esigenza.
La nostra agenzia investigativa D&I Group opera stabilmente in tutta la provincia di Milano e dell’hinterland milanese e di Malpensa.
La nostra agenzia investigativa a Gallarate collabora attivamente con i principali studi legali.
A Gallarate, l’agenzia investigativa D&I Group Investigazioni, si occupa di indagini investigative e raccolta di informazioni per tutelare la sicurezza.
D&I Group – AGENZIA DI INVESTIGAZIONI MILANO E VARESE
Siamo presenti con i nostri investigatori privati nelle seguenti località e oltre confine
Investigazioni su Infedeltà Coniugale e Tradimento
Con le nostre indagini si riescono a scoprire Tradimenti e Infedeltà Coniugali raccogliendo prove utilizzabili in sede stragiudiziale o giudiziaria.
Si tratta di indagini volte alla raccolta di informazioni finalizzate alla verifica dei comportamenti e delle frequentazioni che possono far supporre un tradimento. Il servizio ha l'obiettivo di scoprire l'eventuale infedeltà del coniuge o del partner e prevede la redazione della documentazione necessaria per intraprendere future azioni giudiziarie.
L'indagine sull'infedeltà coniugale e sul tradimento viene attivata in seguito ad approfondite valutazioni con il Cliente, utili a definire un progetto investigativo in relazione all'investimento economico da sostenere ed alle azioni investigative necessarie a raggiungere l'obbiettivo indicato.
La relazione prodotta dall'agenzia investigativa può essere utilizzata in un eventuale contenzioso di separazione o divorzio.
A tal fine si eseguono anche accertamenti sulla reale attività lavorativa del coniuge utili alla determinazione e/o alla riduzione degli assegni di mantenimento.
Nel considerare l’opportunità di attivare indagini investigative esistono alcuni segnali da tenere in considerazione. Questi sono alcuni di quelli più ricorrenti di una possibile infedeltà coniugale e tradimento:
Indagini sull'infedeltà coniugale: quando svolgerle
Il concetto di fedeltà, nel diritto, quale divieto di avere rapporti intimi con una persona diversa dal coniuge è stato ampliato e maggiormente definito. Il dovere di fedeltà può essere violato anche in assenza di una relazione extraconiugale. La Corte di Cassazione ha, infatti, dichiarato che la fedeltà consiste “nell'impegno che ricade su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi" e che la "fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda".
Il dovere di fedeltà tra i coniugi va rapportato con il diritto del coniuge di non subire un danno morale dall'altro. L'infedeltà coniugale, infatti, provoca una situazione di intollerabilità, soprattutto nel caso in cui si tratti di una infedeltà perpetrata più volte nel tempo e ostentata in pubblico causando così un'offesa della onorabilità del coniuge tradito.
Avviare delle indagini al fine di scoprire l'infedeltà del coniuge è utile in fase di separazione sia per richiedere un eventuale addebito in capo al coniuge infedele sia per le condizioni economiche conseguenti.
Dato che svolgere attività investigative in proprio, come ad esempio pedinando il coniuge, viola il diritto alla riservatezza del coniuge, il rivolgersi a un investigatore privato per accertare il tradimento è la migliore via da percorrere.
Infedeltà coniugale senza adulterio reale
L’infedeltà coniugale o il tradimento non sono obbligatoriamente attuate tramite rapporti sessuali extraconiugali ma si concretizzano anche nelle infedeltà sentimentali o addirittura apparenti, quali le relazioni "virtuali" che si sviluppano in rete o attraverso social network.
Con la sentenza 9287/97, la Suprema Corte ha stabilito che "sussistono i presupposti della separazione con addebito a carico del coniuge che, pur senza porre in essere un adulterio reale, intrattenga con un estraneo una relazione platonica, che in considerazione degli aspetti esteriori con cui il sentimento è coltivato e dell'ambiente ristretto in cui i coniugi vivono, dia luogo ad un plausibile sospetto di infedeltà, comportando offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge". Per il diritto, dunque, è punibile anche l'amore platonico quando viene accertato che la crisi coniugale è riconducibile a questo comportamento contrario ai doveri matrimoniali.
Secondo un’ulteriore sentenza della Corte di Cassazione civile, si definisce una violazione dei doveri matrimoniali del coniuge anche nel caso in cui l'adulterio non si consumi a causa di non corrispondenza da parte del terzo.
L’infedeltà coniugale riscontrata può essere causa dell’addebito della separazione se provata e riconducibile alla crisi dell’unione. L’art. 151 del Codice Civile, infatti, prevede la possibilità per il giudice che pronuncia la separazione di stabilire a quale coniuge quest’ultima sia addebitabile. Si tratta della c.d. separazione con addebito, cioè una separazione caratterizzata dal fatto che uno dei coniugi ha avuto comportamenti contrari agli obblighi coniugali.
La pronuncia di addebito potrebbe anche comportare la perdita del diritto al mantenimento e del diritto all’assistenza previdenziale e può influire sulla quantificazione dell'assegno in fase di divorzio e dei diritti successori in capo al coniuge "colpevole". A quest’ultimo spetteranno eventualmente gli alimenti, dove ne ricorrano i presupposti (art. 438 c.c.).
Obiettivi delle Investigazioni per Tradimento o Infedeltà Coniugale
Le investigazioni sull’infedeltà coniugale della nostra agenzia investigativa sono dunque finalizzate a:
INVESTIGATORE PRIVATO VARESE -INVESTIGAZIONI
Investigatore privato esperto, effettua precise indagini nel settore dell'infedeltà coniugale, attività lavorativa non dichiarata dal coniuge, assegno mantenimento, convivenza more uxorio, relazioni extraconiugali, Risultati certificati, massima discrezione e riservatezza. Opero nella provincia di Varese, Città di Varese, provincia di Varese, Somma Lombardo, Lonate Pozzolo, Cardano Al Campo, Vergiate, Samarate, Cislago, Cassano Magnago, Malnate, Luino, Castellanza, Sesto Calende, Arcisate, Induno Olona, Ponte Tresa, Gavirate, Castiglione Olona, Oleggio, Fagnano Olona, e zone limitrofe Stresa, Olgiate Comasco, Appiano Gentile, Mendrisio, Saronno, Lugano,
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Violazione della privacy?
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza del coniuge
Spiare il coniuge anche se ti tradisce è reato
Quali sono le attività che NON ci occupiamo “illegali”?
Attività “illegali” che non svolgiamo:
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Violare la privacy del compagno, sbirciando nel telefono o tra le chat può essere un illecito penalmente rilevante
Oggi i social network e le moderne tecnologie hanno senza dubbio (e purtroppo) aumentato
le possibilità di tradimento, creando un mondo virtuale altro rispetto a quello reale ma ad esso complementare. Le opportunità di incontrare nuove persone si sono moltiplicate e con esse pure le tentazioni
per i fedifraghi.
Allo stesso tempo, però, sono aumentate anche le possibilità per chi sospetta un tradimento del partner di verificare la fondatezza dei propri dubbi senza dover necessariamente
controllare che sui colletti delle camicie non ci siano stampi di rossetto o che sugli indumenti o nelle tasche non ci siano altri indizi di tradimento.
Oggi, infatti, basta dare
uno sguardo al cellulare, aprire di nascosto la casella e-mail o introdursi di soppiatto nel profilo facebook del compagno per scoprire tutto e di più su un'eventuale relazione
segreta.
Ma questa attività di "spionaggio" è lecita? O invece si rischia (magari del tutto ingenuamente) di incappare in conseguenze di carattere civile o addirittura penale?
La seconda
ipotesi è quella vera: lo spionaggio è tutt'altro che lecito! E non serve ingegnarsi troppo per incorrere in responsabilità.
Se la giurisprudenza ci ha raccontato casi di persone condannate per illecita interferenza nella vita altrui ai sensi dell'articolo 615-bis c.p. per aver introdotto delle telecamere in un'abitazione per riprendere i supposti (e poi effettivi) incontri del partner con l'amante, ad aver avuto guai con la giustizia sono state anche persone tecnologicamente meno evolute.
Basti pensare che consultare una chat altrui violando la relativa
password di sicurezza può configurare il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Lo stesso reato può essere posto in essere anche da chi consulti la chat quando è già aperta, approfittando
della momentanea assenza dalla postazione pc del titolare dell'account.
Accedere all'e-mail, invece, è comportamento passibile di condanna ai sensi dell'articolo 616 del codice penale, che sanziona chi viola, sottrae o sopprime la corrispondenza.
E che dire di chi crea un falso account per
fingere di essere un'altra persona e svolgere la propria attività investigativa? Il questo caso c'è la sostituzione di persona sanzionata dall'articolo 494 del codice
penale.
I temerari che per ira o rancore decidano di sfidare l'ordinamento e rischiare una condanna sappiano poi che l'unico obiettivo che potrebbero raggiungere con i predetti mezzi sarebbe quello di scoprire (o
credere di aver scoperto) la verità.
Le risultanze dello "spionaggio", infatti, in quanto acquisite illecitamente e violando la riservatezza del partner, non possono essere utilizzate
come prove nell'eventuale giudizio di separazione per richiederne l'addebito, nonostante non manchino opinioni di segno contrario (che spariscono quando si parla di utilizzabilità di simili prove nel processo penale, dato che l'articolo
191 del codice di procedura penale esclude espressamente, salve poche eccezioni, l'utilizzabilità
di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge).
ll diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale della persona tutelato dalla stessa Costituzione, che all'art.2 “garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Si tratta di un principio generale, che ha come corollari altre norme, e in particolare l'art.15 Cost. relativo all' inviolabilità della corrispondenza. Si tratta di diritti che in generale non sono comprimibili o limitabili neanche in un rapporto coniugale o di convivenza.
In altre parole,
il matrimonio o la convivenza more uxorio non valgono ad escludere il rispetto della privacy dei componenti la coppia: il diritto alla riservatezza in quanto diritto personalissimo, permane in capo a ciascuno di essi.
Il diritto alla riservatezza, quindi , non può essere sacrificato in alcun modo dalla necessità di provare questioni private: i casi di infedeltà vanno scoperti in modo diverso dallo “spionaggio coniugale”, ad esempio scegliendo delle agenzie investigative che utilizzino metodi leciti e consentiti dalla legge.
I controlli sui tabulati telefonici, sugli SMS del cellulare, le intercettazioni telefoniche e il controllo delle caselle di posta elettronica non sono consentiti e costituiscono reato penale (art. 616 codice penale in merito alla violazione della corrispondenza ordinaria che si estende anche quella informatica o telematica).
In conclusione, inoltre l'infedeltà coniugale non comporta nessuna conseguenza sul regime di affidamento dei figli: anche in questo caso vige la regola dell' affidamento condiviso.
La violazione dell'obbligo di fedeltà, che abbia determinato la crisi dell' unione, comporta la sola possibilità di addebito della separazione a carico del coniuge adultero con conseguente diritto al solo assegno alimentare e non a quello
di mantenimento (qualora il coniuge versi in uno stato di indigenza)e la perdita di ogni diritto successorio nei confronti dell' altro coniuge.
Art. 616 C.P. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (1). (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547
Codice penale – sezione v “dei delitti contro la inviolabilità dei segreti”
Art.
616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza: Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza
chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e’ punito, se il fatto non e’ preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a
un milione.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave
reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare,
telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (1). (1) Comma così sostituito dall’art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 617 Cognizione,
interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche:
Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui
non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della
reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato (1). (1)Articolo così sostituito dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.
Art. 617 bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche: Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di
apparati o di strumenti al fine d’intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni
se il fatto e’ commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione
o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.
Art. 617 ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche: Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica
ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e’ punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione
da uno a quattro anni.
La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.
Art.
617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero
le impedisce o le interrompe, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto
o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque
anni se il fatto e’ commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato
(1). (1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu’ sistemi, e’ punito con la reclusione
da uno a quattro anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater (1). (1)Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art.
617 sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche:
Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime,
in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, e’ punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano
uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza:
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere
segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Art. 619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni:
L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi
o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’articolo 616, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole,
senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
Art. 620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni: L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione e’ interceduta, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti: Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e’ considerato documento anche qualunque
supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (1).
Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. (1) Comma aggiunto dall’art. 7, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 622 Rivelazione di segreto professionale: Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Art. 623 Rivelazione di segreti scientifici
o industriali:Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a
proprio o altrui profitto, e’ punito con la reclusione fino a due anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 623 bis Altre comunicazioni e conversazioni: Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati (1). (1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 547.