Permessi ex Legge 104/92
Permessi ex Legge 104/92: legittimo il pedinamento del lavoratore che ne abusa
La condotta del lavoratore che abusi dei permessi di lavoro riconosciuti per assistere un familiare disabile, ai sensi dell’art. 33 legge n. 104/1992, impiegandoli per finalità strettamente personali e ludiche e slegate dall'assistenza al familiare disabile, è idonea a violare gravemente il vincolo fiduciario indispensabile alla corretta prosecuzione del rapporto di lavoro e a legittimare il suo licenziamento in tronco, oltre a costituire un illecito nei confronti dell’Ente previdenziale erogatore della relativa indennità compensativa.
Questo il pensiero ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità in punto, e questo il pensiero ribadito con decisione dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, nell'ordinanza n. 2743 del 30 gennaio 2019 di rigetto del ricorso di un lavoratore sorpreso a trascorre qualche giorno di vacanza lontano dal luogo di assistenza del familiare disabile durante i giorni di permesso richiesti per assisterlo e per questo licenziato.
La pronuncia si inserisce, altresì, nel solco di quella parte della giurisprudenza che qualifica legittimi i controlli del datore di lavoro affidati alle agenzie investigative - purché non sconfinanti in controlli a distanza dell’attività lavorativa - e prove attendibili sia i rilievi fotografici che le prove testimoniali degli investigatori introdotte nel processo (da ultimo Cass. civ. Sez. lav. n. 4670/2019), ma pare superarlo, osservando che ai fini della rilevanza dell’abuso in sé sia “sufficiente la sola presenza del ricorrente in altro luogo e la mancata specificazione delle “altre attività” cui si sarebbe dedicato in alternativa il ricorrente”, comunque accertata.
Inammissibili, dunque i motivi del ricorso volti a sostenere l’assenza di forza probatoria delle relazioni investigative, e per ciò indimostrato l’addebito contestato, e da rigettare il ricorso, che la Corte pronuncia con condanna del lavoratore ricorrente alle spese di giudizio.